La Band degli Orsi è un’associazione di volontariato con la qualifica di Associazione ed è iscritta presso il registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Liguria. Lo Statuto della Band degli Orsi è stato approvato nella sua versione attuale dall’Assemblea straordinaria del 27 Maggio 2019 ed è lo strumento che esprime:

  • le finalità e le attività dell’Associazione, rivolte a migliorare l’accoglienza e la permanenza in reparto dei bambini degenti presso l’Istituto Giannina Gaslini e delle relative famiglie;
  • i criteri di ammissione e di esclusione dei volontari, nonché i loro diritti e doveri;
  • l’adesione dell’Associazione ai principi sanciti dalla Carta dei Valori del Volontariato e l’individuazione della formazione come uno strumento fondamentale per favorire la crescita e l’arricchimento dei volontari;
  • il funzionamento degli organi associativi, ispirato al criterio della democraticità e della gratuità ed elettività delle cariche;
  • le modalità di approvazione del bilancio.

STATUTO “LA BAND DEGLI ORSI”

TITOLO I

Denominazione – sede – scopo – patrimonio – durata – anno sociale – regolamento

Art. 1

Denominazione

È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, “La Band degli Orsi”, che assume la forma giuridica di associazione (di seguito “Associazione”).

In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D.Lgs.117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

Sede legale

L’Associazione ha sede legale presso la struttura “La tana dell’Orso”, via Redipuglia 125 rosso, 16147 Genova. La sede può essere trasferita in qualsiasi altro luogo per effetto di una decisione del Consiglio Direttivo. Tale decisione non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti e diviene operativa dopo la ratifica dell’Assemblea Ordinaria.

L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia ed all’estero.

Art. 3

Scopo

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

In particolare, l’Associazione si propone le seguenti finalità:

  1. migliorare l’accoglienza e la permanenza in reparto dei degenti presso l’Istituto Giannina Gaslini ed altri ospedali pediatrici;
  2. migliorare l’accoglienza diurna e notturna dei genitori e dei parenti dei degenti ricoverati al Gaslini o presso altre strutture ospedaliere.

Le attività dell’Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L’Associazione aderisce ai principi espressi nella Carta dei Valori del Volontariato ed individua la formazione come uno strumento fondamentale per favorire la crescita e l’arricchimento dei propri volontari.

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, può promuovere attività culturali, di formazione, editoriali, di sensibilizzazione e qualsiasi altra attività interna od esterna all’istituto inerente le finalità statutarie anche avvalendosi della collaborazione dell’Istituto in cui opera, di scuole, università, pubblica amministrazione, aziende od altre associazioni.

L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4

Patrimonio

L’Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote associative e dalle contribuzioni degli Associati;
  2. da proventi derivanti da eventuali attività dell’Associazione;
  3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni o enti che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E’ inoltre previsto l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5

Durata

La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 6

Anno Sociale

L’anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre.

Art. 7

Regolamento

L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari (il “Regolamento”).

TITOLO II

Associati Ordinari – Associati Sostenitori – Ambasciatori – procedura di ammissione – quota associativa – libri sociali – decadenza – espulsione 

Art. 8

Associati e procedura di ammissione

L’organizzazione è a carattere aperto.

Sono associati dell’Associazione (“Associati”) i volontari e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/2017 che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito a favore dell’Associazione, portandone avanti le attività e perseguendone le finalità solidaristiche.

L’ammissione degli Associati all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta e previa partecipazione del soggetto richiedente a specifico corso di formazione e tirocinio definiti dallo stesso Consiglio Direttivo. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli Associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci Il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli Associati dell’Associazione hanno il diritto di:

  1. partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati;
  2. godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  3. essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  4. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
  5. recedere dall’appartenenza all’Associazione;
  6. esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli Associati dell’Associazione hanno il dovere di:

  1. rispettare il presente statuto e il Regolamento;
  2. rispettare le delibere degli organi sociali;
  3. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
  4. versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito dall’Assemblea;
  5. non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione.

Gli Associati che hanno raggiunto la maggiore età partecipano alle Assemblee con pieno diritto di voto e possono votare nell’Assemblea dopo il decorso di tre mesi dalla loro ammissione.

La carica di Associato presuppone la prestazione in via personale, continuativa (secondo i criteri che potranno essere previsti dal Regolamento), spontanea e gratuita a favore dell’Associazione dell’attività di volontariato secondo le determinazioni dal Consiglio Direttivo, in ottemperanza agli indirizzi deliberati dall’Assemblea e coerentemente con il perseguimento le finalità solidaristiche (l’ “Attività di Volontariato”).

L’Associato che nel corso di un determinato anno sociale non presti in via continuativa la propria Attività di Volontariato, salva espressa dispensa temporanea deliberata dal Consiglio Direttivo, a partire dall’anno sociale successivo perderà la qualifica di Associato e, su proposta da parte del Consiglio Direttivo, potrà assumere la qualifica di Sostenitore.

Art. 9 

Associati minorenni

Per gli Associati minorenni che alla scadenza dell’anno in corso non raggiungano la maggiore età valgono le regole applicate agli altri Associati, con la sola eccezione del fatto che, sino al raggiungimento della maggiore età, gli Associati minorenni non avranno (i) il diritto di votare in Assemblea e (ii) l’obbligo di partecipare al corso di formazione e al tirocinio definiti dal Consiglio Direttivo e di svolgere in via continuativa l’Attività di Volontariato.

Gli Associati minorenni, che siano regolarmente iscritti nell’anno corrente o che siano decaduti da non oltre un anno e che abbiano raggiunto la maggiore età, per poter rinnovare la loro partecipazione all’associazione, dovranno completare il loro percorso formativo secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati minorenni decaduti da oltre un anno o gli Associati che erano minorenni all’epoca dell’ultima iscrizione valida e che nel frattempo siano diventati maggiorenni, sono equiparati agli aspiranti Associati e come tali dovranno perciò seguire l’intero corso di formazione per poter essere (ri)ammessi quali Associati dell’Associazione.

Art. 10 

Sostenitori

Sono sostenitori dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati, le organizzazioni e le associazioni interessate agli scopi che l’Associazione si prefigge (i “Sostenitori”).

La qualità di Sostenitore si acquista su domanda dell’aspirante corredata dalla dichiarazione di almeno tre Associati che ne diano garanzia, con ratifica del Consiglio Direttivo.

Possono inoltre essere ammessi come Sostenitori coloro che conferiscono all’Associazione un contributo professionale a titolo gratuito o un contributo finanziario nella misura e per il periodo fissati dal Regolamento.

I Sostenitori possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, esprimere pareri, dare suggerimenti, formulare proposte ma non hanno diritto di voto.

Art. 11 

Ambasciatori

La qualità di ambasciatore si acquista con deliberazione dell’Assemblea ordinaria, su proposta di almeno due soci.

Può acquistare la qualità di ambasciatore chi ha dimostrato particolare interesse, impegno e sensibilità nei confronti degli scopi associativi o maturato benemerenze per atti compiuti a favore dell’Associazione o della collettività in generale nel campo dell’accoglienza ospedaliera, della ricerca scientifica e delle scienze umane, o in ogni altro campo ritenuto meritevole dall’Associazione.

L’Ambasciatore non ha diritto di voto; può peraltro partecipare all’Assemblea come uditore e può esprimere pareri, dare suggerimenti, formulare proposte.

Art. 12 

Quota Associativa 

Le quote associative dovute per ciascun anno dagli Associati sono determinate dall’Assemblea ordinaria.

Art. 13 

Libri sociali 

La qualifica di Associato è documentata in apposite sezioni del libro soci delle sedi locali.

Le qualifiche di Sostenitore e ambasciatore verranno annotate in apposite sezioni di un libro separato.

Art. 14 

Decadenza

La qualità di Associato viene meno in seguito a:

  1. mancato pagamento della quota associativa secondo quanto previsto dall’Art. 15;
  2. dimissioni volontarie da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
  3. nei casi previsti dall’ultimo paragrafo dell’Art. 8;
  4. morte o perdita della capacità di agire;
  5. esclusione.

Qualsiasi socio decaduto da non più di tre anni può richiedere l’ammissione all’Associazione mediante il pagamento della quota associativa nella misura stabilita dall’Assemblea degli Associati. In tale evenienza, qualora l’Associato decaduto abbia adempiuto a tutte le regole e disposizioni (anche statutarie) dell’Associazione, egli acquisterà la carica di Associato soltanto dopo la ratifica del Consiglio Direttivo.

Gli Associati decaduti da oltre tre anni sono equiparati agli aspiranti Associati, essi dovranno perciò come quest’ultimi seguire il corso di formazione e il tirocinio per poter essere ammessi nell’Associazione.

Art. 15 

Rinnovo e Decadenza Automatica della qualità di Associato

Gli Associati regolarmente iscritti nell’anno corrente che rinnovino entro il 31 gennaio dell’anno successivo la propria adesione all’Associazione mediante il pagamento della quota associativa nella misura stabilita dall’Assemblea e che abbiano altresì adempiuto a tutte le regole e disposizioni (anche statutarie) dell’Associazione, vedranno rinnovata in modo automatico la propria carica.

La carica di Associato viene automaticamente meno in seguito a mancato pagamento della quota associativa nella misura stabilita dall’Assemblea dopo che siano decorsi 30 giorni dal richiamo inviato via email da parte del Consiglio Direttivo. In tale evenienza il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza dalla carica di Associato.

Art. 16

Esclusione

L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli Associati che non osservino le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e le decisioni assunte dagli organi sociali, che danneggino moralmente o materialmente l’Associazione, oppure che abbiano cessato di prestare l’Attività di Volontariato all’interno dell’Associazione.

Gli Associati esclusi possono ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione della deliberazione di esclusione.

TITOLO III

Organi – Funzionamento – Rappresentanza

Art. 17

Organi

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli Associati
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • l’Organo di Revisione Legale dei Conti (ove nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)
  • l’Organo di Controllo (ove nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017)
  • il Collegio dei Probiviri

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata dai componenti degli organi sociali e dai volontari nell’espletamento dei loro incarichi, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 

Assemblea degli Associati

L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati e si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno in via ordinaria. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

Il Presidente, convoca l’Assemblea quando lo ritenga opportuno, quando risulti necessario in base alle norme del presente statuto, o ne sia fatta richiesta dall’Organo di Revisione Legale, dall’Organo di Controllo o da almeno un terzo degli Associati o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione deve avvenire tramite avviso da inviare all’indirizzo di posta elettronica a tutti gli Associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell’Assemblea. L’avviso di convocazione deve contenere la data della dell’Assemblea, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

Spetta all’Assemblea deliberare sulle seguenti materie:

  1. approvare il rendiconto preventivo e consuntivo;
  2. stabilire le quote sociali;
  3. nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
  4. nominare l’Organo di Revisione Legale, l’Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri;
  5. deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione in sede straordinaria;
  6. deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  7. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  8. deliberare sugli indirizzi generali dell’Associazione;
  9. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Tutti gli Associati devono obbligatoriamente comunicare all’Associazione il proprio indirizzo di posta elettronica presso il quale gli organi dell’Associazione potranno trasmettere tutte le comunicazioni. Le comunicazioni inviate dagli organi dell’Associazione all’indirizzo di posta elettronica fornito dall’Associato devono ritenersi conosciute ad ogni effetto di legge. 

Art. 19 

Funzionamento dell’Assemblea

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L’assemblea modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

È consentita l’espressione del voto da parte degli associati mediante delega scritta da conferire ad altri Associati. Ogni Associato può rappresentare sino ad un massimo di un Associato. Non possono essere conferite deleghe a membri del Consiglio Direttivo. Ciascuna delega per essere ammessa ai fini dell’assemblea deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo almeno un giorno prima della data dell’Assemblea unitamente a copia del documento d’identità del delegante. A tal fine è consentita la trasmissione mediante posta elettronica, fax, posta o consegna a mani presso la sede dell’Associazione.

Art. 20 

Composizione e funzioni del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, in conformità alle decisioni prese dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) Associati eletti dall’Assemblea degli Associati.

Membri del Consiglio Direttivo sono:

  • il Presidente;
  • il Vice-Presidente
  • l’Amministratore;
  • altre cariche stabilite dal Regolamento.

Il Consiglio direttivo resta in carica per due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i membri del Consiglio Direttivo pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

Se vengono a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea può provvedere alla loro sostituzione.

Se viene a mancare contestualmente la maggioranza dei componenti, viene tempestivamente convocata l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 volte all’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L’ingiustificata assenza di uno dei componenti del Consiglio Direttivo a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

  1. eleggere il Presidente, il Vice Presidente e l’Amministratore tra i propri membri;
  2. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Associati. Il Consiglio Direttivo dà comunicazione dei provvedimenti di accoglimento o di diniego all’Assemblea nella prima seduta successiva;
  3. decidere sull’esclusione degli Associati, dandone comunicazione all’Assemblea nella prima seduta successiva;
  4. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
  5. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
  6. decidere su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  7. definire i programmi e le attività dell’Associazione sulla base delle norme del presente Statuto, del Regolamento e degli indirizzi generali deliberati dall’Assemblea;
  8. programmare e definire i percorsi formativi rivolti agli Associati e agli aspiranti Associati.

Il Consiglio Direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio è inoltre investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.

Art. 21

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei membri. Non è ammessa facoltà di delega.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio può delegare determinati compiti, anche in via continuativa, al Presidente e può attribuire specifiche funzioni ad uno o più dei suoi membri e ad altri Associati o a persone esterne che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Art. 22 

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità dell’operato dello stesso.

Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo secondo quanto disposto dal precedente articolo 19.

Il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha i seguenti compiti:

  1. convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  2. vigilare sull’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  3. adottare gli atti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può destituire il Presidente dalla carica a maggioranza di voti, qualora il Presidente non ottemperi ai suoi compiti previsti dal presente statuto.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 23 

Legale rappresentanza

La rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio spetta al Presidente o in caso di legittimo impedimento al Vice Presidente.

La rappresentanza legale nei confronti dei terzi ed il potere di firma, spettano disgiuntamente al Presidente nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Consiglio Direttivo specifici incarichi limitatamente ai compiti attribuiti.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 24 

L’Amministratore

L’Amministratore è responsabile della corretta gestione dei fondi e della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione; cura inoltre la redazione del bilancio annuale dell’Associazione.

Ogni anno, entro centoventi giorni dal termine dell’esercizio, deve redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea. Il rendiconto consuntivo deve riportare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le spese effettuate nel rispetto delle finalità dell’associazione.

Art. 25 

Organo di revisione legale dei conti

Nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 l’assemblea nomina l’Organo di Revisione Legale dei conti, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al successivo articolo 27.

Tale organo, in caso di nomina, è formato a scelta dell’assemblea: (a) da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, o (b) da tre membri effettivi e due supplenti, anch’essi iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, e in tal caso i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente dell’organo.

L’Organo di Revisione Legale dei conti rimane in carica due anni e può essere rinominato. La carica di membro dell’organo è incompatibile con qualsiasi altra carica interna.

Oltre a ogni eventuale altro compito previsto dalla normativa applicabile, l’Organo di Revisione Legale controlla l’amministrazione dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del rendiconto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Art. 26 

Organo di Controllo

L’Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, in presenza delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L’assemblea può deliberare di affidare a tale organo anche la funzione di Organo di Revisione Legale di cui all’art. 25.

A scelta dell’Assemblea, l’organo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Oltre a ogni eventuale altro compito previsto dalla normativa applicabile, l’Organo di Controllo:

  1. vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  2. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  3. al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
  4. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
  5. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.

L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo di Controllo dei conti rimane in carica due anni e può essere rinominato. La carica di membro dell’Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica interna.

Art. 27 

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti con le maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria ed individuati all’interno di ciascuna delle seguenti categorie:

  • amministratori, dirigenti e/o personale qualificato dell’Istituto Giannina Gaslini;
  • Associati dell’Associazione con almeno due anni di anzianità;
  • giuristi.

I membri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Collegio regola autonomamente il proprio lavoro e nomina al proprio interno il Presidente.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica interna.

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna: interpreta le norme statutarie, dà pareri sulla loro corretta applicazione e vigila sul loro rispetto, dirime le controversie tra gli Associati nonché tra gli Associati e gli organi sociali e tra questi ultimi e decide sulle su tutte le questioni relative alla mancata ammissione degli aspiranti Associati nell’Associazione.

Ogni Associato, consigliere, revisore, può richiedere l’intervento del Collegio dei Probiviri qualora ritenga leso un suo diritto o comunque disatteso lo Statuto. La richiesta, inviata al Presidente del Collegio, deve essere scritta e precisare la questione o le questioni che si intendono sottoporre a giudizio.

Il giudizio del Collegio è insindacabile.

Art. 28 

Presidente Onorario

L’Assemblea ordinaria può deliberare la nomina di un Presidente Onorario, distinto dal Presidente, senza alcun potere di rappresentanza, se non etica e ideale.

TITOLO IV 

Scioglimento – Disposizioni finali

Art. 29 

Scioglimento dell’associazione

L’eventuale scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea con le maggioranze previste per la modifica dello statuto dal precedente Art. 19. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed esaurita la fase di liquidazione delibera la devoluzione del patrimonio netto residuo ad altre organizzazioni di volontariato, operanti in identico od analogo settore e che perseguano fini identici o analoghi a quelli del presente statuto.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 30 

Statuto

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Art. 31 

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento per via analogica alle norme del D.Lgs. 117/17, del Codice Civile e al Regolamento.

Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del presente statuto, è competente il Foro del luogo dove ha sede l’Associazione.

Last modified: 4 Novembre 2020

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