ARTICOLO 1 : Sede Operativa
(rif. artt. 1 e 2 dello statuto)
La Band degli Orsi Onlus Associazione di Volontariato, in seguito denominata anche BDO, ha sede in Genova, Via Redipuglia 125 rosso, 16147 Genova.
La sede Operativa è sita presso la struttura “La Tana dell’Orso” in Via Redipuglia 125 rosso.
ARTICOLO 2: Il regolamento
(rif. art. 7 dello statuto)
Il presente regolamento è approvato dall’Assemblea dei Soci, e si applica su disposizione dell’ articolo 7 dello statuto e disciplina le attività svolte dall’associazione.
ARTICOLO 3: Attuazione e Modifica del regolamento
(rif. art. 7 dello statuto)
Il presente regolamento è sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo predispone il regolamento o le relative modifiche e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea.
Le modifiche od integrazioni al presente regolamento sono adottate in sede di Assemblea Ordinaria o Straordinaria a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto.
Le modifiche devono essere comunicate ai soci nella lettera di convocazione dell’assemblea affinché essi possano esprimersi in modo consapevole ed informato.
ARTICOLO 4: Comunicati e Iniziative
(rif. art. 21 dello statuto)
Al fine di evitare indebite attribuzioni di responsabilità all’Associazione, comunicati o dichiarazioni possono essere rilasciati solamente attraverso il consiglio direttivo della BDO.
Iniziative connesse alle finalità associative non possono essere intraprese da singoli soci a nome della BDO senza averne ottenuta preventiva specifica autorizzazione dal Direttivo o dalla Presidenza.
ARTICOLO 5: Quote associative
(rif. art. 11 dello statuto)
Qualora l’assemblea non deliberi durante l’anno la modifica delle quote associative, esse rimangono dovute nella misura del precedente anno associativo.
ARTICOLO 6: Associatività dei Soci Ordinari
(rif. artt. 8 e 11 dello statuto)
In estensione a quanto a statuto, relativamente all’associatività dei soci ordinari valgono le seguenti regole:
I soci della band degli Orsi, regolarmente iscritti nell’anno corrente, che rinnovino la propria adesione all’associazione mediante pagamento della quota associativa, nelle misure decise dall’assemblea dei soci, tra il 1 Dicembre dell’anno sociale in corso ed il 31 Gennaio dell’anno successivo e che abbiano altresì adempiuto a tutte le disposizioni dell’associazione e dell’Istituto Gaslini, vedranno rinnovata in modo automatico la propria carica.
I soci della band degli Orsi che al 31 Gennaio successivo all’ultimo anno di iscrizione non abbiano ancora rinnovato mediante il pagamento della quota associativa nelle misure decise dall’assemblea dei soci, decadranno in maniera automatica. Il consiglio direttivo prenderà atto della decadenza da Soci, essendo peraltro il mancato pagamento della quota sociale previsto come causa di esclusione nell’articolo 20 dello statuto.
Qualsiasi socio decaduto da non più di tre anni può richiedere l’associazione mediante pagamento della quota associativa nelle misure decise dall’assemblea dei soci. Egli qualora abbia adempiuto a tutte le disposizioni dell’associazione e dell’Istituto Gaslini diventerò socio soltanto dopo la ratifica del consiglio direttivo.
I Soci decaduti da oltre tre anni sono equiparati agli aspiranti volontari, essi dovranno perciò come quest’ultimi seguire il corso di formazione per poter essere ammessi nell’associazione.
Soci Minorenni
Per i soci minorenni che alla scadenza dell’anno in corso non raggiungano la maggiore età valgono le regole applicate agli altri soci.
I Soci minorenni, che siano regolarmente iscritti nell’anno corrente o che siano decaduti da non oltre un anno e che abbiano raggiunto la maggiore età, per poter rinnovare la loro partecipazione all’associazione, dovranno completare il loro percorso formativo nelle misure fissate dal direttivo.
I Soci decaduti da oltre un anno, minorenni all’epoca dell’ultima iscrizione valida e che nel frattempo siano diventati maggiorenni, sono equiparati agli aspiranti volontari. Essi dovranno perciò come essi seguire l’intero corso di formazione per poter essere ammessi nell’associazione.
ARTICOLO 7: Precisazioni sulle Elezioni degli Organi Associativi
(rif. artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 dello statuto)
Dopo le elezioni i membri eletti in tutti gli organi collegiali devono confermare entro 3 giorni l’accettazione degli incarichi. In caso di mancata accettazione, o qualora avvengano rinunce, gli stessi verranno sostituiti dalle persone aventi diritto in ordine di numero di voti ricevuti nell’assemblea.
Qualora tutte le persone che hanno ricevuto preferenze rinunciassero si dovrà tempestivamente, entro 15 giorni, riconvocare l’assemblea per ripetere la votazione.
Il Consiglio direttivo
.Il Consiglio Direttivo è formato da 7 soci.
.Le elezioni del consiglio direttivo avvengono sei mesi prima della naturale scadenza del mandato. In questo periodo di tempo i consiglieri neoeletti si affiancheranno a quelli in carica per un graduale passaggio di consegne.
.Il consiglio direttivo entro 10 giorni dalle elezioni deve riunirsi per votare le cariche istituzionali: Presidente, Vicepresidente ed amministratore.
.In estensione all’articolo 18 nel quale si descrive che in caso vengano a mancare uno o più componenti del consiglio direttivo l’assemblea può procedere alla sua sostituzione, si precisa che la decisione di avvalersi o meno di tale facoltà spetta solo all’assemblea che dovrò essere convocata entro un mese dalle dimissioni o decadenza del membro del consiglio.
Il collegio dei probiviri
Il collegio dei probiviri entro 10 giorni dalle elezioni deve riunirsi per votare il presidente del collegio.
Il collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti entro 10 giorni dalle elezioni deve riunirsi per votare il presidente del collegio.
ARTICOLO 8 : Precisazioni sui compiti del Collegio dei Probiviri
(rif. art. 17 dello statuto)
Il collegio dei probiviri ha giurisdizione sulla corretta applicazione del regolamento come estensione delle norme statuarie.
ARTICOLO 9 : Ambasciatori
(rif. art. 9 dello statuto)
E’ possibile votare per la nomina degli ambasciatori durante qualsiasi assemblea purchè i nomi vengano precedentemente presentati dai soci proponenti al direttivo in modo che, tale votazione ed i nomi dei possibili ambasciatori, possano essere inclusi nella lettera di convocazione dell’assemblea affinché essi possano esprimersi in modo consapevole ed informato. La delibera dell’assemblea è adottata a maggioranza assoluta.
ARTICOLO 10 : Precisazioni sulle Deleghe
(rif. art. 17 dello statuto)
È consentita l’espressione del voto da parte degli associati mediante delega scritta da conferire ad altri associati. Al fine di rispettare i requisiti della democraticità e dell’effettività del rapporto associativo; ogni socio può ricevere una sola delega. La delega risulta valida quando il delegante compila la delega, trasmessa in allegato alla convocazione, in tutte le sue parti indicando chiaramente il nome del delegato.Tale scrittura, insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del delegante, devono essere presentati in sede di assemblea in originale od in copia.
ARTICOLO 11 : Requisiti del Presidente e dell’amministratore
(rif. art. 18 dello statuto)
Ad integrazione dell’articolo 18 dello statuto si precisa che per essere eletti Presidente e Amministratore è richiesta la presentazione dei certificati di Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti al collegio dei probiViri. Il consiglio dei probiViri, valutati i documenti nel merito, provvederà a formalizzare le elezioni di Presidente ed Amministratore. I neo eletti Presidente ed Amministratore avranno tempo due settimane, a partire dal consiglio direttivo nel quale sono stati eletti, per l’invio dei documenti al Collegio dei ProbiViri. Trascorso tale termine l’elezione di Presidente ed Amministratore viene considerata nulla. Nel caso in cui almeno sei membri del consiglio direttivo presentassero caratteristiche incompatibili con il ruolo di presidente ed amministratore, l’assemblea sarà chiamata a nuove elezioni.
Last modified: 14 Aprile 2021