Regolamento
Sede operativa
Articolo 1 rif. artt. 1 e 2 dello statuto
Il regolamento
Articolo 2 rif. art. 7 dello statuto
Il presente regolamento è approvato dall’Assemblea dei Soci, e si applica su disposizione dell’ articolo 7 dello statuto e disciplina le attività svolte dall’associazione.
Attuazione e modifica del regolamento
Articolo 3 rif. art. 7 dello statuto
Il presente regolamento è sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo predispone il regolamento o le relative modifiche e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea.
Le modifiche od integrazioni al presente regolamento sono adottate in sede di Assemblea Ordinaria o Straordinaria a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto.
Le modifiche devono essere comunicate ai soci nella lettera di convocazione dell’assemblea affinché essi possano esprimersi in modo consapevole ed informato.
Comunicati e iniziative
Articolo 4 rif. art. 21 dello statuto
Al fine di evitare indebite attribuzioni di responsabilità all’Associazione, comunicati o dichiarazioni possono essere rilasciati solamente attraverso il consiglio direttivo della BDO.
Iniziative connesse alle finalità associative non possono essere intraprese da singoli soci a nome della BDO senza averne ottenuta preventiva specifica autorizzazione dal Direttivo o dalla Presidenza.
Quote associative
Articolo 5 rif. art. 11 dello statuto
Qualora l’assemblea non deliberi durante l’anno la modifica delle quote associative, esse rimangono dovute nella misura del precedente anno associativo.
Associatività dei soci ordinari
Articolo 6 rif. artt. 8 e 11 dello statuto
In estensione a quanto a statuto, relativamente all’associatività dei soci ordinari valgono le seguenti regole:
I soci della band degli Orsi, regolarmente iscritti nell’anno corrente, che rinnovino la propria adesione all’associazione mediante pagamento della quota associativa, nelle misure decise dall’assemblea dei soci, tra il 1 Dicembre dell’anno sociale in corso ed il 31 Gennaio dell’anno successivo e che abbiano altresì adempiuto a tutte le disposizioni dell’associazione e dell’Istituto Gaslini, vedranno rinnovata in modo automatico la propria carica.
I soci della band degli Orsi che al 31 Gennaio successivo all’ultimo anno di iscrizione non abbiano ancora rinnovato mediante il pagamento della quota associativa nelle misure decise dall’assemblea dei soci, decadranno in maniera automatica. Il consiglio direttivo prenderà atto della decadenza da Soci, essendo peraltro il mancato pagamento della quota sociale previsto come causa di esclusione nell’articolo 20 dello statuto.
Qualsiasi socio decaduto da non più di tre anni può richiedere l’associazione mediante pagamento della quota associativa nelle misure decise dall’assemblea dei soci. Egli qualora abbia adempiuto a tutte le disposizioni dell’associazione e dell’Istituto Gaslini diventerò socio soltanto dopo la ratifica del consiglio direttivo.
I Soci decaduti da oltre tre anni sono equiparati agli aspiranti volontari, essi dovranno perciò come quest’ultimi seguire il corso di formazione per poter essere ammessi nell’associazione.
Soci Minorenni
Per i soci minorenni che alla scadenza dell’anno in corso non raggiungano la maggiore età valgono le regole applicate agli altri soci.
I Soci minorenni, che siano regolarmente iscritti nell’anno corrente o che siano decaduti da non oltre un anno e che abbiano raggiunto la maggiore età, per poter rinnovare la loro partecipazione all’associazione, dovranno completare il loro percorso formativo nelle misure fissate dal direttivo.
I Soci decaduti da oltre un anno, minorenni all’epoca dell’ultima iscrizione valida e che nel frattempo siano diventati maggiorenni, sono equiparati agli aspiranti volontari. Essi dovranno perciò come essi seguire l’intero corso di formazione per poter essere ammessi nell’associazione.
Precisazioni sulle elezioni degli organi associativi
Articolo 7 rif. artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 dello statuto
Il Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da 7 soci. Le elezioni del consiglio direttivo avvengono sei mesi prima della naturale scadenza del mandato. In questo periodo di tempo i consiglieri neoeletti si affiancheranno a quelli in carica per un graduale passaggio di consegne.
Il consiglio direttivo entro 10 giorni dalle elezioni deve riunirsi per votare le cariche istituzionali: Presidente, Vicepresidente ed amministratore.
In estensione all’articolo 18 nel quale si descrive che in caso vengano a mancare uno o più componenti del consiglio direttivo l’assemblea può procedere alla sua sostituzione, si precisa che la decisione di avvalersi o meno di tale facoltà spetta solo all’assemblea che dovrà essere convocata entro un mese dalle dimissioni o decadenza del membro del consiglio.
Il collegio dei probiviri
Il collegio dei probiviri entro 10 giorni dalle elezioni deve riunirsi per votare il presidente del collegio.
Il collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti entro 10 giorni dalle elezioni deve riunirsi per votare il presidente del collegio.