Statuto
Denominazione
ART. 1 – Costituzione – Denominazione Disciplina
È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “FONDAZIONE LA BAND DEGLI ORSI”, che assume la forma giuridica di fondazione.
In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “fondazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
La fondazione ha sede legale nel comune di Genova (GE). Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Sede legale
ART. 2 Finalità e Attività
ART. 2 Finalità e Attività
La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 117/2017:
lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
lettera lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
In particolare la Fondazione si propone di:
a) migliorare l’accoglienza e la permanenza in reparto dei degenti presso l’Istituto Giannina Gaslini ed altri ospedali pediatrici;
b) migliorare l’accoglienza diurna e notturna dei genitori e dei parenti dei degenti ricoverati al Gaslini o presso altre strutture ospedaliere.
La Fondazione per il raggiungimento dei propri scopi, potrà promuovere attività culturali, di formazione, editoriali, di sensibilizzazione e qualsiasi altra attività interna od esterna all’istituto inerente le finalità statutarie anche avvalendosi della collaborazione dell’Istituto in cui opera, di scuole, università, pubblica amministrazione, aziende od altre fondazioni.
La Fondazione ritiene fondamentale il volontariato per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra e si impegnerà a porre in essere ogni iniziativa necessaria ed utile per favorire la partecipazione dei volontari alla vita della Fondazione, inclusa l’organizzazione di appositi incontri periodici per la valutazione delle proposte provenienti dai volontari della Fondazione.
La Fondazione, nel rispetto degli art. 16 del D. Lgs. 117/2017, provvede a stipulare per tutti i volontari adeguata assicurazione obbligatoria.
Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L’ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017
Scopo
ART. 3 – Attività diverse
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/In particolare, l’Associazione si propone le seguenti finalità:
migliorare l’accoglienza e la permanenza in reparto dei degenti presso l’Istituto Giannina Gaslini ed altri ospedali pediatrici;
migliorare l’accoglienza diurna e notturna dei genitori e dei parenti dei degenti ricoverati al Gaslini o presso altre strutture ospedaliere.
Le attività dell’Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati e delle persone aderenti agli enti associati.
L’Associazione aderisce ai principi espressi nella Carta dei Valori del Volontariato ed individua la formazione come uno strumento fondamentale per favorire la crescita e l’arricchimento dei propri volontari.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, può promuovere attività culturali, di formazione, editoriali, di sensibilizzazione e qualsiasi altra attività interna od esterna all’istituto inerente le finalità statutarie anche avvalendosi della collaborazione dell’Istituto in cui opera, di scuole, università, pubblica amministrazione, aziende od altre associazioni.
L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
Patrimonio
ART. 4 Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs.117/2017.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.
Durata
ART. 5 Patrimonio
Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
a) conferimenti in denaro o di beni mobili e/o immobili, ovvero di altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all’incremento del patrimonio;
b) beni mobili e/o immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all’incremento del patrimonio;
c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
e) contributi patrimoniali dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, ovvero da altri organismi sovrannazionali.
f) avanzi di amministrazione.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari;
le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all’art. 6 D.Lgs 117/2017.
Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell’art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
Anno sociale
Articolo 6
La Fondazione è stata fondata da numero 62 Fondatori.
I soggetti che aspirano ad essere ammessi come Fondatori devono presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto della Fondazione, i suoi Regolamenti e i deliberati del Consiglio di Amministrazione.
I Fondatori possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, Libri Sociali, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare con un canale preferenziale alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dalla Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere obbligatorio e vincolante dell’Assemblea dei Fondatori ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, con delibera adottata dalla maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio in carica, può assegnare lo status di Fondatore alle persone fisiche o giuridiche che contribuiscono al fondo di dotazione e di gestione, con entità o con un prestigio tali da riconoscerne la posizione di Fondatore, oppure abbia maturato particolari meriti per l’attività svolta a favore della Fondazione.
L’Assemblea dei Fondatori potrà istituire un proprio specifico Regolamento per quanto non disciplinato dal presente Statuto.
Regolamento
Articolo 7
Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri in carica l’esclusione degli aderenti per
grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi che si prefigge la Fondazione o qualora agiscano contro gli interessi dellaFondazione oppure gettino discredito sulla Fondazione;
non adempiano alle contribuzioni ed ai conferimenti previsti dal presente Statuto;
condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
apertura di procedure di liquidazione;
fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art. 24 c.c., fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.
Organi sociali
Articolo 8
Sono organi della fondazione:
Organo di amministrazione
Assemblea dei Fondatori
Organo di controllo
Organo di Revisione (eventuale nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017.
Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; fatta eccezione per il Fondatore Professor Bruschettini Pierluigi a cui spetta la carica di Presidente a vita. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.
Assemblea dei fondatori
Articolo 9
L’Assemblea è costituita da tutti i Fondatori e si riunisce almeno una volta all’anno in presenza o in audio videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Fondatori, ed in particolare che:
a) sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
L’Assemblea:
• nomina i componenti dell’Organo di Amministrazione;
• nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti dell’Organo di Amministrazione nominati;
• formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
• delibera con voto vincolante sulle modifiche allo Statuto proposte dall’Organo di Amministrazione
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Organo di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi
membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’Organo di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
L’Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.
In seconda convocazione L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario.
Organo di ammininistrazione
Articolo 10
Il Consiglio di Amministrazione della “FONDAZIONE LA BAND DEGLI ORSI” è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove e dura in carica un triennio.
Al fine di garantire la continuità degli scopi originari costitutivi della Fondazione il Consiglio di Amministrazione successivo a quello in carica, viene nominato come segue:
tre membri cooptati dai medesimi Consiglieri in carica;
tre eletti dall’Assemblea;
tre eletti dall’Assemblea tra gli Ambasciatori su proposta del Presidente.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni decade dalla carica. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, questo verrà cooptato dai consiglieri in carica ed il suo mandato scadrà con quello degli altri.
L’organo di amministrazione elegge, al suo interno, il presidente ed il vicepresidente. Si applica l’art. 2382 cod. civ.. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26, c. 6 e 7, Dlgs. n. 117/2017.
L’organo di amministrazione governa l’ente.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
L’avviso di convocazione dev’essere scritto, inviato anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Le adunanze dell’Organo di Amministrazione si possono tenere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, delle quali si darà atto nei relativi verbali:
siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
sia consentito al Presidente della riunione accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.
Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al primo comma del presente articolo.
L’Organo di Amministrazione ha, tra gli altri, i seguenti compiti:
amministra la fondazione;
predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
decide circa l’avvio o l’interruzione degli eventuali rapporti di lavoro con il personale;
è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
Il potere di rappresentanza spetta al Presidente in via generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Decandenza ed esclusione
Articolo 11
I membri dell’Organo di Amministrazione, ad eccezione del Presidente Fondatore, decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo.
Sono cause di esclusione dall’Organo di Amministrazione:
• il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
• l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
• il verificarsi di una delle condizioni di incopatibilità.
L’esclusione è deliberata dall’Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta,
Il presidente
Articolo 12
Il presidente della fondazione, che è anche presidente dell’Organo di amministrazione, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a
maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo (fatto salvo per il primo Presidente, Professor Bruschettini Pierluigi, il cui
mandato di presidente è assunto a vita).
L’Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Organo di
amministrazione (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base
delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
In caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione nella seduta
successiva e comunque entro 30 giorni.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia transitoriamente impossibilitato nell’esercizio delle sue
funzioni.
Il vice presidente
Articolo 13
Il Vice Presidente è nominato dall’Organo di Amministrazione tra i propri componenti.
In caso di assenza o di altro impedimento del Presidente di carattere transitorio le sue attribuzioni sono eserciate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vicepresidente attesta l’impedimento del Presidente
Il presidente onorario
Articolo 14
L’Organo di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, in base ad autonoma valutazione discrezionale, può nominare un Presidente Onorario,
scegliendolo fra le persone che abbiano portato alla Fondazione importanti contributi personali e/o patrimoniali.
Il Presidente Onorario resta in carica per la durata dell’Organo di Amministrazione che lo ha nominato ed è soggetto alle cause di decadenza ed esclusione dell’articolo 9 (nove) dello statuto.
Può partecipare alle adunanze dell’Organo di Amministrazione, anche prendendo la parola, ma senza diritto di voto.
Egli non ha alcun potere gestorio e/o rappresentativo della Fondazione
Il tesoriere
Articolo 15
Il tesoriere è nominato dall’Organo di Amministrazione fra i suoi membri, resta in carica fino alla scadenza dell’Organo di Amministrazione che
lo ha nominato ed è rieleggibile nei limiti di durata del mandato di consigliere di amministrazione come sopra precisato.
Il Tesoriere:
predispone il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione per l’approvazione da parte dell’Organo di Amministrazione;
cura la gestione contabile, amministrativa e finanziaria della Fondazione
Organo di controllo
Articolo 16
L’organo di controllo è nominato dall’Assemblea.
Può essere monocratico od in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 cod. civ. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, cod. civ. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegni all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
L’organo di controllo:
vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
al superamento dei limiti di cui all’art. 31 D. Lgs. 117/2017, su decisione dell’organo amministrativo, può esercitare la revisione legale dei conti
esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 D. Lgs.117/17, sia conforme alle linee guida del medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
L’organo di controllo in qualsiasi momento può procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I componenti dell’Organo di Controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Organo di Amministrazione.
Organo di revisione legale dei conti
Articolo 17
Il Revisore è nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l’Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.
Laddove nominato, è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo la funzione sia attribuita all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
Bilancio d' esercizio
Articolo 18
L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
Il bilancio è predisposto ed approvato dall’organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Bilancio sociale
Articolo 19
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
Libri sociali obbligatori
Articolo 20
La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
I libri sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione.
E’ diritto dei soggetti di cui all’art. 15 D. Lgs. 117/2017 ove esistenti di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Consiglio di Amministrazione di almeno tre giorni.
Trasformazione, fusione, scissione
Articolo 21
La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell’art.42 bis Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all’Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze dell’art. 7 del presente statuto.
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
Articolo 22
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’organo amministrativo.
Statuto
Articolo 23
La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
L’organo amministrativo può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi di maggior dettaglio.
Disposizioni finali
Articolo 24
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.